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Possono essere vendute le carni di animali nati e cresciuti nella propria azienda.
La razza allevata deve essere autoctona o allevata localmente da almeno 50 anni.
Lâallevamento degli animali deve essere rispettoso del loro benessere.
Il personale che li accudisce deve essere preparato e in numero sufficiente, ed evitare ogni trattamento brutale;
La stabulazione deve essere libera, in stalla o al pascolo, oppure fissa ma con spazio sufficiente in ogni posta e con accesso al pascolo;
Devono essere il piĂš possibile rispettati i comportamenti naturali della specie allevata, inclusa la socializzazione fra gli animali e i periodi naturali di riproduzione;
Le mangiatoie e lâacqua devono essere facilmente accessibili;
Le zone di riposo devono essere pulite, confortevoli, ventilate, dotate di illuminazione naturale.
Per quanto riguarda lâalimentazione, sono vietati gli insilati, e nella fase di ingrasso vitamine, integratori e tamponanti, a meno che non siano prescritti da un veterinario come terapia.
Costituisce titolo di preferenza la vendita di carni ottenute da animali: allevati allo stato brado o semi-brado; alimentati con materie prime di propria produzione o locali.
Negli interventi terapeutici deve essere data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre antibiotici medicinali veterinari allopatici devono essere utilizzati, su prescrizione del veterinario, esclusivamente se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze e disagi agli animali. I tempi di sospensione per i farmaci allopatici devono essere raddoppiati rispetto a quelli indicati dalla legge.
Per quanto riguarda le carni avicole, sono da destinare alla macellazione gli animali che hanno raggiunto almeno i 120 giorni di vita.
La macellazione di agnelli e i capretti da carne deve avvenire almeno dopo 60-70 giorni di vita.
I suini devono essere macellati dopo aver raggiunto almeno 12 mesi di vita.
Può essere venduta birra imbottigliata, cruda, integra e senza aggiunta di conservanti.
Non è ammessa la pastorizzazione, nè la microfiltrazione (inferiore al mezzo micron)
Ă importante dare indicazioni relative a: temperatura di servizio e bicchiere consigliato, stile di riferimento e abbinamenti consigliati, provenienza della materie prime.
Ă da favorire nella produzione lâutilizzo di malto e luppolo locale, oltre che di altri ingredienti del territorio (altri cereali, frutta ed erbe)
Il latte deve rispondere ai criteri fissati per lâautocertificazione del latte utilizzato per i prodotti caseari.
La vendita puoĚ avvenire solo se il latte rispetta le norme sanitarie regionali
Può essere venduto aceto prodotto con vino che abbia seguito le norme descritte nella sezione del vino per quanto riguarda la vinificazione e lâorigine, o con frutta prodotta secondo i criteri della sezione vegetali freschi.
Lâattivazione del processo di acetificazione deve avvenire con aceto che abbia le caratteristiche indicate nel caso di aceto di vino.
La microfiltrazione è ammessa.
Sostanze aromatizzanti sono ammesse se prodotte secondo i requisiti delle sezioni giĂ descritte.
Ă vietato lâuso di antiossidanti. Eâ consentito lâuso di anidride solforosa, con lâobbligo di indicarlo in etichetta, in quantitĂ massima di 40 mg/l.
PuoĚ essere venduto solo olio extravergine dâoliva ottenuto da olive di proprietaĚ del venditore e trasformato nelle sue aziende o in un frantoio locale.
Lâarea di coltivazione delle olive deve essere locale, nellâaccezione data a questo termine dal disciplinare del Mercato della Terra.
La varietaĚ di olivo da cui lâolio eĚ ottenuto deve essere autoctona della zona di provenienza del produttore.
I terreni che ospitano gli oliveti devono essere condotti in modo tale da causare il minor impatto possibile sullâambiente, utilizzando eventualmente soltanto le sostanze chimiche di sintesi strettamente necessarie in relazione allâandamento delle singole annate produttive.
La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dallâalbero, a mano o con lâausilio di mezzi meccanici. Non sono ammessi la raccolta da terra, lâuso di reti permanenti, lâimpiego di prodotti cascolanti.
Le olive raccolte possono essere stoccate e trasportate unicamente in cassette in plastica fessurata. Possono essere stoccate in ambienti asciutti, freschi e ventilati per un tempo non superiore alle 36 ore, ma preferibilmente entro 24, in modo da consentire in ogni caso la loro lavorazione entro il giorno successivo a quello di raccolta.
La spremitura deve essere a pietra o con frangitoi.
PuoĚ essere venduto solo olio extravergine dâoliva privo di difetti quali funga, muffa, rancido.
Nel caso di vendita del prodotto confezionato saranno riportati in etichetta i cultivar, la data di produzione e la scadenza. Dichiarazioni integrative:
superficie coltivata in ettari
numero di piante
quantitaĚ annuale di olio prodotto.
I Mercati della Terra sono le principali vetrine della rete Slow Food. EĚ quindi fondamentale che i produttori del mercato siano ambasciatori di Slow Food e presentino prodotti coerenti con la filosofia del buono, pulito e giusto e con le campagne internazionali promosse dallâassociazione:
per la difesa della biodiversitaĚ, la promozione di pratiche agroecologiche ecosostenibili, la tutela della fertilitaĚ del suolo, la buona gestione dellâacqua, la tutela del paesaggio, il rispetto del benessere animale, la trasparenza nei confronti del consumatore, la difesa del latte crudo, la promozione di forme di pesca sostenibile;
contro lâuso eccessivo della chimica di sintesi in agricoltura (fertilizzanti e pesticidi), contro gli OGM, contro lâuso di additivi, conservanti e coloranti, contro gli sprechi alimentari, contro lâuso eccessivo di packaging e di contenitori monouso.
Queste linee guida sono in continua evoluzione, per renderle sempre piuĚ utili ai produttori e coerenti con i princiĚpi di Slow Food.
Sono ammessi nei Mercati della Terra solo produttori di cioccolato: si intendono produttori quanti effettuano direttamente nella propria azienda almeno la miscelazione dei pani di cacao.
à possibile vendere cioccolato fondente, o al latte, o bianco con aggiunta di altri ingredienti; crema al cacao, crema gianduja, cacao in polvere; è consentita la somministrazione di cioccolata in tazza. à consentita la vendita di cioccolato aromatizzato solo laddove sia indicata la provenienza degli altri ingredienti.
Ă raccomandabile che ciascun prodotto riporti indicazioni specifiche riguardo allâorigine e alle varietĂ del cacao utilizzate.
Tutti gli ingredienti devono essere completamente tracciabili.
Non è consentito lâutilizzo di aromi di sintesi.
Nel cioccolato duro non è consentito lâutilizzo di grassi differenti dal burro di cacao, anche se tollerato per legge.
Ă consentito lâuso della lecitina di soia solo laddove la soia sia certificata non OGM.
Nel cioccolato al latte, non è consentito lâutilizzo di grassi sostitutivi del latte.
Nelle creme è consentito lâutilizzo di soli olii vegetali naturali, non rettificati, prodotti secondo le prescrizioni richieste dalla normativa del biologico. Non è consentito lâuso dellâolio di palma.
Per quanto riguarda le praline, tutti i ripieni devono rispettare le norme indicate nei disciplinari dei Mercati della Terra per i dolci ed i prodotti da forno.
Titoli preferenziali
Il numero maggiore di passaggi della produzione effettuati nel luogo di coltivazione del cacao.
La produzione a partire da fasi della filiera antecedenti quella della miscelazione.
Le certificazioni della produzione: biologica, Rainforest Alliance, UTZ, Fair Trade.
Prodotti derivati da cacao Presidio Slow Food.
In mancanza delle certificazioni, la dimostrazione documentata che:
le fave di cacao utilizzate per produrre la massa provengano da coltivazioni a basso impatto ambientale ed ecocompatibili;
il prezzo minimo corrisposto ai produttori della materia prima è pari a quello stabilito dal Commercio Equo e Solidale;
nellâattivitĂ agricola e nella lavorazione del cacao sono rispettate le culture indigene e i diritti dei lavoratori e non vi sono discriminazioni nè sfruttamento;
nellâestrazione del burro di cacao utilizzato non è consentito lâuso di solventi;
Lâutilizzo di solo zucchero di canna.
I Mercati della Terra sono destinati esclusivamente ai produttori. Di conseguenza, non possono esporre e vendere i rivenditori. I prodotti presenti devono essere sempre di produzione propria, salvo eventuali deroghe. Per quando riguarda alcune filiere sono ammessi anche affinatori (ad esempio per i formaggi o i salumi). Lâorganizzazione dellâevento valuteraĚ la possibilitaĚ di concedere deroghe a questo punto nel caso di soggetti particolari (ad esempio selezionatori e rivenditori che fanno parte dei circuiti del biologico e del mercato equo e solidale oppure altri soggetti che sviluppano progetti di distribuzione virtuosa).
I prodotti non devono contenere OGM.
Le confezioni dei prodotti devono essere minime, facilmente scomponibili, compostabili o riciclabili.
Gli espositori, nei giorni della manifestazione, non possono usare piatti, forchette, bicchieri in
plastica, ma solo oggetti compostabili o in materiali naturali (legno, vetro, fibre vegetali eccetera).
Chi partecipa deve descrivere il proprio lavoro con il maggiore dettaglio possibile: o sullâetichetta
(lâideale eĚ presentare unâetichetta narrante) o con un cartello esposto nello stand.
Le linee guida sono vincolanti. Spetta in primo luogo ai produttori garantirne il rispetto e dichiarare eventuali non conformitaĚ. Lâorganizzazione potraĚ concedere deroghe laddove lo riterraĚ opportuno.
Possono essere venduti solo prodotti ottenuti dal latte di animali di proprietĂ del venditore e trasformati nelle sue aziende.
La produzione deve essere legata allâutilizzo di latte bovino, ovino, caprino o misto (ovino e caprino).
Lâallevamento degli animali deve essere rispettoso del loro benessere, cosĂŹ come definito per le condizioni di produzione delle carni.
Nellâalimentazione degli animali sono vietati gli insilati, e nella fase di ingrasso vitamine, integratori e tamponanti, a meno che non siano prescritti da un veterinario come terapia.
Negli interventi terapeutici deve essere data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre antibiotici o medicinali veterinari allopatici devono essere utilizzati, su prescrizione del veterinario, esclusivamente se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze e disagi agli animali. I tempi di sospensione per i farmaci allopatici devono essere raddoppiati rispetto a quelli indicati dalla legge.
La produzione di formaggio deve avvenire con lâutilizzo di latte crudo, filtrato, trasformato direttamente nei locali aziendali. Sono vietate sia la termizzazione che la pastorizzazione del latte utilizzato.
Il caglio, quando utilizzato, deve essere di provenienza animale o vegetale. Ă fatto divieto di utilizzo di caglio sintetico.
Non è ammesso lâutilizzo di alcun tipo di conservante, additivo, colorante e di fermenti lattici se non quelli autoprodotti. Nessun trattamento chimico in crosta è ammesso (antimuffe, antiacari, paraffina), ad eccezione di quelli tradizionali (croste lavate oppure unte con acqua e sale, olio, aceto, pomodoroâŚ). Eventuali cappature (coperture) sono consentite solo se tradizionali per quella tipologia di formaggio.
Costituiscono titolo di preferenza nellâammissione ai mercati: lâutilizzo di latte proveniente da mungitura di razze autoctone; lâutilizzo prevalente nellâalimentazione del pascolo (giornaliero/stagionale) e/o del fieno locale; la stagionatura in locali naturali o non termo-condizionati in cui siano presenti condizioni costanti di temperatura e umiditĂ .
Ă possibile vendere solo alcolati prodotti unicamente con materie prime del territorio e secondo le ricette della tradizione.
Può essere venduto solo miele di propria produzione.
Lâarea di produzione deve essere distante almeno a 3 km dai luoghi degradati, con inquinamento ambientale o tali da compromettere le caratteristiche chimico-fisiche, organolettiche del miele.
Per quanto riguarda i mieli di nettare, è necessario indicare la o le specie vegetali e la zona di produzione. Per il miele di melata di metcalfa si richiede anche lâindicazione della specie entomologica.
Possono essere utilizzati solo alveari razionali (a favo mobile) a sviluppo verticale, a conduzione stanziale o nomade. Il raccolto deriva da favi di melario privi di covata o polline.
Gli unici metodi di allontanamento delle api dallâalveare sono del tipo apiscampo o soffiatore. Eâ vietato lâuso di sostanze repellenti, fumo compreso.
I locali per la smielatura e la lavorazione del miele devono avere un umiditĂ minore del 60%.
Lâestrazione del miele dai favi deve avvenire nel minor tempo possibile, tramite smelatori centrifughi manuali automatici e solo quando il miele è maturo. La purificazione deve avvenire mediante decantazione e/o filtrazione. Eventuali operazioni di miscelazione, cristallizzazione devono avvenire a temperature inferiori a 40°C per un tempo massimo di 72 ore.
à vietata la pastorizzazione; inoltre il prodotto non può essere riscaldato oltre i 40°.
Ă vietata ogni alterazione del miele di propria produzione, in particolare: nutrire con qualsiasi tipo di sostanza le api durante il raccolto; aggiungere miele di estranea provenienza al proprio prodotto.
Si possono vendere anche altri prodotti dellâalveare fatte salve le regole valide per il miele.
Possono essere venduti salumi ottenuti da animali allevati localmente, o qualora non fossero disponibili in quantitĂ sufficiente, dalle aree limitrofe, situate allâinterno del territorio regionale.
Tutti i salumi devono essere di produzione del venditore, ed ogni fase della produzione deve avvenire allâinterno del territorio di riferimento del Mercato della Terra.
Costituisce titolo di preferenza la vendita di prodotti con queste caratteristiche: ottenuti da razze autoctone; ottenuti da animali allevati in proprio nel territorio di riferimento del Mercato della Terra; ottenuti da allevamenti allo stato brado o semibrado; ottenuti da animali alimentati con materie prime di propria produzione o locali; stagionati in maniera naturale.
Lâallevamento degli animali deve essere rispettoso del loro benessere, cosĂŹ come definito per le condizioni di produzione delle carni.
Negli interventi terapeutici deve essere data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre anti-biotici o medicinali veterinari allopatici devono essere utilizzati, su prescrizione del veterinario, esclusivamente se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze e disagi agli animali. I tempi di sospensione per i farmaci allopatici devono essere raddoppiati rispetto a quelli indicati dalla legge.
I suini devono essere macellati dopo aver raggiunto almeno 12 mesi di vita.
Gli ingredienti utilizzati per la concia delle carni devono essere tutti naturali e provenienti dallâaerea di produzione del salume (eccetto le spezie e il sale). Gli unici conservanti ammessi sono E250-Nitrito di sodio ed E252-Nitrato di potassio, utilizzati con aggiunta di acido citrico.
Sono vietati starter, zuccheri, siero di latte o caseinati, esaltatori di gusto.
La stagionatura deve essere naturale, è tollerata una prima stagionatura in cella.
Deve essere utilizzato budello naturale e anche le muffe ottenute devono essere naturali. Il sale deve essere marino e di provenienza nazionale.
Possono essere vendute uova di animali che rispettino le stesse condizioni della parte riguardante le carni, per quanto riguarda lâallevamento, lâorigine, lâalimentazione, i titoli di preferenza e gli interventi terapeutici.
I vegetali utilizzati per la trasformazione devono rispondere ai criteri fissati per lâautocertificazione dellâortofrutta.
Gli altri ingredienti utilizzati devono avere provenienza locale o al massimo regionale, ad eccezione dello zucchero, del sale e delle spezie.
Ă vietato lâutilizzo di ingredienti disidratati e liofilizzati e di aromi sintetici.
Ă vietato lâutilizzo di alcun tipo di conservanti, edulcoranti, additivi, addensanti, gelatinizzanti, emulsionanti, stabilizzanti, e coloranti. Nel caso in cui non sia possibile seguire tali indicazioni è tollerato lâimpiego di additivi naturali.
Possono essere venduti vini imbottigliati o sfusi, ma comunque etichettati.
I vini devono essere prodotti da aziende locali, nella definizione di locale data nel Disciplinare dei Mercati della Terra.
Sono ammessi nei Mercati della Terra solo produttori che abbiano vigneti di proprietĂ o in affitto.
I vini devono essere ottenuti da vitigni di antica coltivazione, storicamente presenti sul territorio di riferimento del Mercato della Terra.
I vini posti in vendita dovranno essere presenti nella guida dei vini Slow Food; altri vini saranno ammessi solo se approvati da una commissione di assaggio nominata da Slow Food.
I vini devono essere a denominazione: IGT, DOC, DOCG, fatta salva la facoltĂ della commissione di assaggio di ammettere vini da tavola in casi particolarmente meritevoli.
Si dichiara una produzione annua non superiore a 150mila bottiglie.
Costituisce titolo di preferenza lâadozione di pratiche di vigna leggere: biologiche, biodinamiche, integrate.
Nella vinificazione sono ammesse solo tecniche fisiche, mentre è fatto divieto di utilizzare ogni tecnica chimica ad eccezione dellâutilizzo della solforosa. Inoltre, non sono ammessi additivi e migliorativi artificiali, nĂŠ lieviti ogm, nĂŠ lâutilizzo di trucioli nellâinvecchiamento.
Possono essere vendute forme di pane tradizionali dellâarea di riferimento del Mercato della Terra, prodotte con una o piuĚ varietaĚ di grano e/o altri cereali tipici o tradizionalmente utilizzati nella zona di produzione. In mancanza di produzioni locali devono essere utilizzati cereali la cui provenienza sia il piuĚ possibile vicina allâarea di riferimento del Mercato della Terra e comunque con il limite massimo di una regione confinante. Ogni fase della produzione deve avvenire allâinterno del territorio di provenienza.
Tutti i cereali utilizzati devono appartenere a varietaĚ coltivate nella zona di produzione da almeno 50 anni.
Se il pane eĚ prodotto con farina integrale, tale sfarinato da qualunque cereale provenga oltre a rispondere ai requisiti sopra citati dovraĚ provenire dal chicco integro del cereale di provenienza e non da farina bianca con lâaggiunta di crusca.
La coltivazione della materia prima deve avvenire utilizzando semente certificata; trattamenti fertilizzanti e fitosanitari devono seguire i modi, i tempi e le quantitaĚ indicate dalla normativa in materia di agricoltura biologica o integrata.
Tutti i pani dovranno provenire da lieviti di riporto o impasti indiretti. Eventualmente la lievitazione potraĚ essere ottenuta da lievito madre ottenuto con il metodo della BIGA, cioeĚ una percentuale di lievito di birra utilizzata come starter per lâinacidimento della pasta non superiore al 3%.
EĚ vietato lâutilizzo di miglioratori e coadiuvanti per panificazione, additivi, stabilizzanti, conservanti, esaltatori dei sapori, farine maltate ed estratti di malto, coadiuvanti enzimatici, lecitime ed emulsionanti, coloranti, lucidanti, cere, aromi artificiali e qualunque aroma se pur definito naturale non derivante dal prodotto naturale di cui si vuole riprodurre lâaroma.
Il sale deve essere sale marino di provenienza nazionale.
EĚ vietata la rilavorazione di paste crude surgelate o parzialmente cotte o di qualunque semilavorato industriale come mix per panificazione; comunque i pani non dovranno essere prodotti con le tecnologie del freddo (fermalievitazione, surgelazione).
Costituiscono titolo di preferenza nellâammissione al Mercato della Terra lâuso di farine macinate a velocitaĚ moderate e con metodi tradizionali e lâuso di forni a legna.
Possono essere venduti prodotti ittici, freschi o trasformati, storicamente diffusi nellâareale di pesca e tradizionalmente consumati dalla popolazione locale.
Gli animali devono essere pescati: secondo tipologie di pesca tradizionalmente in uso localmente per le specie in questione; secondo tipologie di pesca altamente selettive, riducendo al minimo la possibilitĂ di catture accessorie; nella stagione di pesca, che deve seguire i cicli di sviluppo delle specie, evitando di metterne a rischio la sopravvivenza nellâareale interessato.
Nel caso dellâacquacoltura: la specie allevata deve essere una varietĂ tipica e autoctona, che assume caratteristiche fisiche e organolettiche particolari solo allâinterno dellâarea e che per il suo mantenimento e incremento deve necessariamente ricorrere alla pratica dellâallevamento; dovranno essere utilizzati come integrazione alimentare mangimi che non contengono assolutamente: farine animali non provenienti da specie ittiche, alimenti vegetali contenenti organismi geneticamente modificati, scarti di lavorazione industriale; per lâallevamento ittico sono da escludere acque che, allâanalisi, rivelino presenza elevata di solfuri o solfati, ossidi vari di fosforo e azoto, sali di magnesio e ferro, cloruri, ecc. o contaminate da pesticidi e metalli pesanti; eventuali trattamenti sanitari allâinterno dellâallevamento dovranno essere realizzati unicamente in casi di rischio grave per lâintera popolazione ittica presente e per la salute umana.
Lâintervallo di tempo tra la cattura e la lavorazione del pescato non dovrĂ essere superiore alle 6 ore.
La conservazione e trasformazione del pescato dovrĂ avvenire secondo metodologie storicamente e tradizionalmente in uso nellâarea. Non è ammesso per la trasformazione lâutilizzo di alcun tipo di conservanti, additivi e coloranti.
Possono essere vendute specie vegetali e/o varietĂ vegetali autoctone o tradizionalmente coltivate nellâarea di produzione e di stagione.
Il materiale di riproduzione utilizzato deve essere sano e selezionato, preferibilmente autoprodotto dai produttori oppure prodotto da centri di moltiplicazione certificati, in grado di garantire lâappartenenza del materiale alla varietĂ o allâecotipo in questione.
La coltivazione deve prevedere solo interventi di tipo manuale o meccanico, a basso impatto ambientale ed ecocompatibili.
Per la concimazione si devono utilizzare principalmente letame e altri concimi organici e attuare tutte le buone pratiche agronomiche volte alla conservazione della fertilitĂ del suolo.
Il controllo delle avversitĂ e delle malerbe deve essere attuato innanzitutto con le buone tecniche agronomiche (mezzi di tipo fisico e meccanico). I prodotti da utilizzarsi per la difesa devono assicurare un basso impatto ambientale e devono seguire i modi, i tempi e le quantitĂ indicate dalla normativa in materia di agricoltura biologica o integrata.
Non è ammessa la somministrazione di ormoni e altre sostanze stimolanti, di acceleratori di crescita, della maturazione e delle altri fasi fenologiche del ciclo vitale della pianta.
Nella fase del post raccolta è fatto divieto di utilizzo di sostanze di tipo chimico, gli unici mezzi ammessi per la conservazione sono quelli di tipo fisico.
Tutti i prodotti in vendita devono essere privi di residui di fitofarmaci e residui fissi.
Gli ingredienti del prodotto devono essere di origine locale; nel caso non sia possibile reperirli nellâarea storica devono provenire dal territorio regionale o da una regione limitrofa (ad eccezione degli ingredienti che necessariamente e storicamente provengono dallâestero: esempio vaniglia, cacao o caffè).
Ă vietato lâutilizzo di miglioratori e coadiuvanti per panificazione, additivi, stabilizzanti, conservanti, esaltatori dei sapori, farine maltate ed estratti di malto, coadiuvanti enzimatici, lecitime ed emulsionanti, coloranti, lucidanti, cere, aromi artificiali e qualunque aroma se pur definito naturale non derivante dal prodotto naturale di cui si vuole riprodurre lâaroma. Eâ vietato utilizzare uova liofilizzate o congelate.
Non è consentito lâuso di qualunque semilavorato industriale come mix per pasticceria.
Non è consentito lâuso di margarine e di grassi idrogenati.
Non è consentito lâuso di oli ottenuti con utilizzo di solventi e di strutti raffinati o emulsionati; è consentito lâuso dello strutto puro, senza alcuna manipolazione chimica.
Le materie prime usate devono essere di alta qualitĂ e ottenute con metodi il piĂš possibile tradizionali, se possibile e utile al risultato finale.
Nel caso di dolci di âfiliera tradizionale contadinaâ che prevedono una fase di lievitazione è prescritto lâuso di lievito madre o naturale, ricavato dalla pasta acida conservata dal medesimo artigiano (ottenuta da farina, acqua ed eventuale attivazione con latti acidi o frutta) e periodicamente ârinfrescatoâ. Non è ammessa la lievitazione forzata in ambienti termocondizionati.
Le modalitĂ di trasformazione dovranno essere definite per ogni formato e tipologia di dolce tipico, in particolare dovranno essere indicati gli ingredienti e le provenienze per quelli caratterizzanti.
Il prodotto finito deve essere conservato naturalmente, senza lâutilizzo di mezzi chimici.
Costituiscono titolo di preferenza nellâammissione al Mercato della Terra: lâutilizzo di materie prime ottenute con metodi tradizionali (ad esempio: farine macinate a pietra); lâutilizzo di materie prime originali e non semilavorati preparati da altri trasformatori esterni allâazienda; lâutilizzo di soli lieviti naturali; lâutilizzo di marmellate e confetture autoprodotte o provenienti da produttori artigianali della zona; lâutilizzo di gelatine naturali.