Possono essere vendute le carni di animali nati e cresciuti nella propria azienda.
La razza allevata deve essere autoctona o allevata localmente da almeno 50 anni.
L’allevamento degli animali deve essere rispettoso del loro benessere.
Il personale che li accudisce deve essere preparato e in numero sufficiente, ed evitare ogni trattamento brutale;
La stabulazione deve essere libera, in stalla o al pascolo, oppure fissa ma con spazio sufficiente in ogni posta e con accesso al pascolo;
Devono essere il più possibile rispettati i comportamenti naturali della specie allevata, inclusa la socializzazione fra gli animali e i periodi naturali di riproduzione;
Le mangiatoie e l’acqua devono essere facilmente accessibili;
Le zone di riposo devono essere pulite, confortevoli, ventilate, dotate di illuminazione naturale.
Per quanto riguarda l’alimentazione, sono vietati gli insilati, e nella fase di ingrasso vitamine, integratori e tamponanti, a meno che non siano prescritti da un veterinario come terapia.
Costituisce titolo di preferenza la vendita di carni ottenute da animali: allevati allo stato brado o semi-brado; alimentati con materie prime di propria produzione o locali.
Negli interventi terapeutici deve essere data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre antibiotici medicinali veterinari allopatici devono essere utilizzati, su prescrizione del veterinario, esclusivamente se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze e disagi agli animali. I tempi di sospensione per i farmaci allopatici devono essere raddoppiati rispetto a quelli indicati dalla legge.
Per quanto riguarda le carni avicole, sono da destinare alla macellazione gli animali che hanno raggiunto almeno i 120 giorni di vita.
La macellazione di agnelli e i capretti da carne deve avvenire almeno dopo 60-70 giorni di vita.
I suini devono essere macellati dopo aver raggiunto almeno 12 mesi di vita.