Salumi e insaccati
Possono essere venduti salumi ottenuti da animali allevati localmente, o qualora non fossero disponibili in quantità sufficiente, dalle aree limitrofe, situate all’interno del territorio regionale.
Tutti i salumi devono essere di produzione del venditore, ed ogni fase della produzione deve avvenire all’interno del territorio di riferimento del Mercato della Terra.
Costituisce titolo di preferenza la vendita di prodotti con queste caratteristiche: ottenuti da razze autoctone; ottenuti da animali allevati in proprio nel territorio di riferimento del Mercato della Terra; ottenuti da allevamenti allo stato brado o semibrado; ottenuti da animali alimentati con materie prime di propria produzione o locali; stagionati in maniera naturale.
L’allevamento degli animali deve essere rispettoso del loro benessere, così come definito per le condizioni di produzione delle carni.
Negli interventi terapeutici deve essere data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre anti-biotici o medicinali veterinari allopatici devono essere utilizzati, su prescrizione del veterinario, esclusivamente se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze e disagi agli animali. I tempi di sospensione per i farmaci allopatici devono essere raddoppiati rispetto a quelli indicati dalla legge.
I suini devono essere macellati dopo aver raggiunto almeno 12 mesi di vita.
Gli ingredienti utilizzati per la concia delle carni devono essere tutti naturali e provenienti dall’aerea di produzione del salume (eccetto le spezie e il sale). Gli unici conservanti ammessi sono E250-Nitrito di sodio ed E252-Nitrato di potassio, utilizzati con aggiunta di acido citrico.
Sono vietati starter, zuccheri, siero di latte o caseinati, esaltatori di gusto.
La stagionatura deve essere naturale, è tollerata una prima stagionatura in cella.
Deve essere utilizzato budello naturale e anche le muffe ottenute devono essere naturali. Il sale deve essere marino e di provenienza nazionale.
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